COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. ROYAL PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FEOLA MICHELE, CAPOCEFALO SIMONE, CORTI ANDREA, PARENTE ELISEO DARIO, NONCHE’ DELL’ASSISTENTE ARBITRALE SIG. GILLES DE SETA (SOC. REAL TIBURTINO) PARTECIPANTI ALLA GARA REAL TIBURTINO – ROYAL DEL 13.12.2003 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. ROYAL PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FEOLA MICHELE, CAPOCEFALO SIMONE, CORTI ANDREA, PARENTE ELISEO DARIO, NONCHE’ DELL’ASSISTENTE ARBITRALE SIG. GILLES DE SETA (SOC. REAL TIBURTINO) PARTECIPANTI ALLA GARA REAL TIBURTINO - ROYAL DEL 13.12.2003 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA ROMA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori e dell’assistente arbitrale sopra elencati in quanto non in regola con il tesseramento federale; § osservato che secondo la documentazione trasmessa dal competente Ufficio Tesseramento, i calciatori FEOLA e CORTI e l’assistente arbitrale hanno regolarmente acquisito il tesseramento come calciatori con il REAL TIBURTINO rispettivamente dal 31.10.2003, 18.10.2003 e 10.10.2002, mentre il calciatore PARENTE risulta tesserato con il VIRTUS CORENO ed il calciatore CAPOCEFALO con la POL. CASTEL LEVA DIVINO AMORE; § ritenuta la posizione dei due calciatore PARENTE e CAPOCEFALO assolutamente irregolare; DELIBERA § di accogliere il reclamo e di comminare alla Società REAL TIBURTINO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; § di inibire il Dirigente accompagnatore Sig. FRASCA GIOVANNI PAOLO fino al 29.1.2004; § di squalificare i calciatori PARENTE PIETRO e CAPOCEFALO SIMONE per 1 giornata ulteriore di gara; § La tassa reclamo va restituita.
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