COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POL. AGOSTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LOCCI VIRGILIO NONCHE’ SANZIONE DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2003 (Gara: NUOVA POL. AGOSTA – SETTEVILLE CASEROSSE del 23.11.2003 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POL. AGOSTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LOCCI VIRGILIO NONCHE’ SANZIONE DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2003 (Gara: NUOVA POL. AGOSTA – SETTEVILLE CASEROSSE del 23.11.2003 – Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che dalle precisazioni rese in sede di supplemento di referto dell’arbitro, il comportamento tenuto dal calciatore LOCCI VIRGILIO, seppure censurabile, non sembra essere stato eccessivamente violento ed aggressivo; § ritenuto invece che le altre sanzioni irrogate in primo grado appaiono congrue e legittime in quanto i fatti contestati sono stati confermati; DELIBERA § riaccogliere parzialmente il ricorso proposto e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico del calciatore LOCCI VIRGILIO dal 31.12.2005 al 31.1.2005; § di confermare la sanzione di € 200,00 a carico della Società; § La tassa reclamo va restituita.
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