COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° CRL 53 DEL 22/1/2004- PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA NUOVA LUNGHEZZA – APPIO QUADRARO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° CRL 53 DEL 22/1/2004- PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
Decisioni del giudice sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
NUOVA LUNGHEZZA - APPIO QUADRARO
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- non appena l'arbitro emetteva il fischio di chiusura del primo tempo , il portiere della squadra ospite BERINI MARCO gli si avvicinava protestando animatamente e gli profferiva frasi ripetutamente offensive;
- a questo punto il direttore di gara notificava al predetto calciatore il provvedimento di espulsione;
- a seguito di ciò il BERINI colpiva dapprima con un violento schiaffo al viso l'arbitro, tanto da fargli perdere momentaneamente l'equilibrio e successivamente gli sputava senza colpirlo;
- l'arbitro, accompagnato dal dirigente locale, rientrava immediatamente nello spogliatoio per evitare di essere raggiunto da altri calciatori della Soc. APPIO QUADRARO che si stavano avvicinando minacciosamente ;
- in conseguenza degli episodi di cui sopra, l'arbitro, non sentendosi più nelle condizioni psicologiche per poter continuare a dirigere serenamente l'incontro, ne decideva la sospensione definitiva;
- Premesso quanto sopra;
accertato che l'irregolare conclusione dell'incontro è da addebitarsi al comportamento particolarmente violento tenuto da un tesserato della Soc. APPIO QUADRARO.
Visto l'art. 12 comma 1 del CGS
SI DECIDE
a) di infliggere alla Soc. APPIO QUADRARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
b) di comminare alla medesima l'ammenda di E. 100,00
c) di squalificare il calciatore della Soc. APPIO QUADRARO BERINI MARCO fino al 31.12.2008.