COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LOGGELLO ROBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 GARA VIVACE R. PRIORA – CERTOSA DEL 7.12.2003, CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LOGGELLO ROBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 38 DELL’11.12.2003 GARA VIVACE R. PRIORA - CERTOSA DEL 7.12.2003, CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non sono neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun utile o probatorio elemento ai fini di una possibile rivalutazione della posizione dell’interessato; che lo stesso arbitro, davanti a questa Commissione, ha confutato totalmente le tesi del reclamante confermando, senza ombra di dubbio, che gli sputi sono partiti dalla bocca del LOGGELLO; che infatti lo stesso era l’unico che lo seguiva nel tragitto verso lo spogliatoio e che il pubblico, pur presente, era ad una distanza tale da cui non poteva essere colpito; che, al momento del secondo sputo, l’arbitro si era girato potendolo vedere e riconoscere perfettamente; che non sussiste pertanto alcun motivo per rivedere la posizione del calciatore la cui squalifica appare del tutto congrua DELIBERA · di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore LOGGELLO ROBERTO della Società VIVACE ROCCA PRIORA fino al 31.12.2004. La tassa di reclamo va incamerata.
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