COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. NUOVA GALLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANNESI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 48 DELL’8.1.2004 GARA NUOVA GALLESE – N.TEVERINA CALCIO DEL 4.1.2004, CAMPIONATO DI I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL G.S. NUOVA GALLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANNESI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 48 DELL’8.1.2004
GARA NUOVA GALLESE – N.TEVERINA CALCIO DEL 4.1.2004, CAMPIONATO DI I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore ANNESI MICHELE possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi di prova ai fini di una migliore focalizzazione dell’ occorso;
ritenuto che il comportamento anche se censurabile non ha assunto toni di particolare violenza o minaccia;
considerato che, pur non potendo in alcun modo giustificare un tale comportamento che merita una giusta sanzione, sembra che si possa ragionevolmente operare una riduzione della squalifica per le ragioni suesposte
DELIBERA
· di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore ANNESI MICHELE da 5 a 3 gare effettive.
· La tassa reclamo va restituita.
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