COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. CASTELNUOVESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A CARICO DEL CALCIATORE VEGGIAN ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF.N. 21/B DEL 15.1.2004 (Gara: ISOLA FARNESE – CASTELNUOVESE del 10.1.2004 – Camp. Jun. Prov.le di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. CASTELNUOVESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A CARICO DEL CALCIATORE VEGGIAN ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF.N. 21/B DEL 15.1.2004 (Gara: ISOLA FARNESE – CASTELNUOVESE del 10.1.2004 – Camp. Jun. Prov.le di Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili; § che, in effetti, il comportamento del calciatore, sicuramente scorretto e deprecabile, per quanto concerne le espressioni offensive e minacciose rivolte all’arbitro, non ha tuttavia assunto toni di violenza nei confronti del direttore di gara, dovendosi considerare il gesto di poggiare le mani sulla schiena di quest’ultimo, spingendolo, una scomposta manifestazione di protesta, ma non frutto di volontà di arrecare un danno all’arbitro; § che, pertanto, sussistono buoni motivi per ridurre parzialmente la sanzione inflitta al medesimo calciatore; DELIBERA § di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore VEGGIAN ANDREA dal 31.5.2004 al 30.4.2004. § La tassa reclamo va restituita.
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