COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DELL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO SIG. SILVIO TESTA E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 DEL DIRIGENTE SIG. MARIO PASSARETTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 16 DEL 8.1.2004 (Gara: SAN LORENZO – GAETA del 4.1.2004 – Camp Jun. Prov.le)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DELL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO SIG. SILVIO TESTA E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 DEL DIRIGENTE SIG. MARIO PASSARETTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 16 DEL 8.1.2004 (Gara: SAN LORENZO - GAETA del 4.1.2004 – Camp Jun. Prov.le) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § con il presente reclamo la S.S. SAN LORENZO ha impugnato le sanzioni sopra descritte inflitte a suoi tesserati, in quanto, a suo parere, tali sanzioni si appaleserebbero eccessive in relazione all’entità dei fatti; § Invero la reclamante, pur non negando sostanzialmente gli accadimenti, offre una versione molto meno grave di comportamenti dei suoi tesserati: il PASSARETTI non avrebbe colpito il dirigente della squadra avversaria con un pugno, ma lo avrebbe solo sfiorato con una manata, mentre il TESTA non avrebbe colpito l’arbitro con la bandierina, ma gliel’avrebbe solo appoggiata su un braccio. Sulle frasi irriguardose nulla afferma la reclamante. § Aggiunge la reclamante che il TESTA si sarebbe scusato con l’arbitro con il quale l’episodio è stato chiarito. § Conclude la società che le sanzioni, pure giuste, sono tuttavia eccessive. § Rileva questa Commissione che le due versioni, quella dell’arbitro e quella della suddetta società, non si appalesano in contrasto logico, per cui, pur riaffermando gli inammissibili comportamenti dei menzionati tesserati siccome punibili, tuttavia ritiene che possa pervenirsi ad una riduzione della sanzione riducendola al 31 agosto 2004. § Tanto premesso e ritenuto questa Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto di ridurre le sanzioni inflitte ai Sigg.ri PASSARETTI e TESTA fissandole al 31 agosto 2004. La tassa reclamo va restituita.
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