COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. REAL PIEDIMONTE S.GERMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEI CALCIATORI SPIRIDIGLIOZZI SAVERIO E SUFFER TIBERIO , AMMENDA DI EURO 50 E PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 16 DELL’8.1.2004 GARA SANVITTORESE – REAL PIEDIMONTE S.GERMANO DEL 20.12.2003, CAMPIONATO JUN. PROV.LE DI FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. REAL PIEDIMONTE S.GERMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEI CALCIATORI SPIRIDIGLIOZZI SAVERIO E SUFFER TIBERIO , AMMENDA DI EURO 50 E PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 16 DELL’8.1.2004
GARA SANVITTORESE – REAL PIEDIMONTE S.GERMANO DEL 20.12.2003, CAMPIONATO JUN. PROV.LE DI FROSINONE
La Commissione Disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
ritenuto preliminarmente che il ricorso, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria nei confronti della società è inammissibile a mente del disposto dell’art. 41 n. 3 lettera d) CGS;
ritenuto che l’arbitro ha confermato, in questa sede, il proprio referto con riferimento alla circostanza che la sospensione della gara appare diretta conseguenza della colluttazione alla quale hanno attivamente partecipato numerosi calciatori di entrambe le squadre;
ritenuto che il comportamento dei tesserati appare di estrema gravità;
considerato, altresì, che le argomentazioni svolte dalla Società a sua difesa non possono giustificare la condotta dei propri tesserati e che la sanzione inflitta appare appena congrua;
DELIBERA
· di dichiarare il reclamo inammissibile per quanto concerne l’ammenda di € 50,00 a carico della Società;
· di respingere il reclamo nel resto, confermando conseguentemente tutti i provvedimenti impugnati;
· La tassa reclamo va incamerata.
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