COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRIMAVALLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE PROIETTI FORMAGGIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.10.2003 (Gara: PRIMAVALLE – ARICCIA del 19.10.2003 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRIMAVALLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE PROIETTI FORMAGGIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.10.2003
(Gara: PRIMAVALLE - ARICCIA del 19.10.2003 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore PROIETTI FORMAGGIO LUCA, sono state computate e smentite dall’arbitro stesso davanti a questa Commissione;
§ che il direttore di gara, senza tentennamento ed ombra di dubbio ha confermato che il giocatore si è sputato sulla mano appositamente per un segno di disprezzo nei suoi confronti;
§ che, infatti, ad un avversario che gli stava porgendo la mano ha evitato di stringerla dicendo che prima doveva darla all’arbitro;
§ che lo stesso arbitro tiene a precisare che il giocatore all’ingresso negli spogliatoi voleva venire verso di lui, ma essendo stato trattenuto non ha fatto alcun cenno o tentativo di colpirlo;
§ che in base a tale precisazione sembra potersi ridurre parzialmente la squalifica comminata;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore PROIETTI FORMAGGIO LUCA dal 30.6.2005 al 31.12.2004.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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