COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria ISCHIA DI CASTRO – VIRTUS PILASTRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria ISCHIA DI CASTRO - VIRTUS PILASTRO Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 36' del 1° tempo l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore della Soc. VIRTUS PILASTRO PICCIONI DANIELE per aver colpito con un calcio un avversario, senza conseguenze; - al 40' del 1° tempo veniva espulso dal direttore di gara il calciatore della Soc. VIRTUS PILASTRO PETROSELLI VIRGILIO per aver profferito una bestemmia; - al 44' del 2° tempo, dopo la realizzazione della rete del 2 - 1 per la soc. ISCHIA DI CASTRO, il calciatore ospite DURI GIANLUCA spintonava l'arbitro facendolo indietreggiare di qualche metro; - - nell'occasione altri calciatori della soc. VIRTUS PILASTRO non individuati circondavano il direttore di gara allo scopo di farlo recedere dalla decisione presa; - a questo punto l'arbitro temendo per la propria incolumità decideva di emettere il triplice fischio di chiusura si recava negli spogliatoi accompagnato dal dirigente locale senza riportare alcun danno. Premesso quanto sopra; questo Organo di Giustizia Sportiva ha considerato che nella circostanza l'arbitro non ha posto in essere tutti i mezzi a propria disposizione per la prosecuzione regolare dell'incontro. Infatti il direttore di gara nella fattispecie avrebbe dovuto convocare il capitano della squadra ed invitarlo a collaborare per il ripristino di una situazione di normalità in campo, dopodichè, dinanzi ad un suo eventuale rifiuto, avrebbe potuto prendere i conseguenziali provvedimenti. In relazione a tutto ciò, questo Organo Giudicante avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 comma 4 del CGS DECIDE a) di annullare la gara di cui trattasi ordinando il recupero della stessa. Si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza in ordine al recupero dell'incontro in oggetto. b) di comminare alla Soc. VIRTUS PILASTRO l'ammenda di 150,00; c) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. VIRTUS PILASTRO nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: DURI GIANLUCA - squalifica fino al 31.3.2004 PICCIONI DANIELE squalifica per 1 gara effettiva PETROSELLI VIRGILIO - squalifica per 1 gara effettiva
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