COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COM. FOGLIANESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SARACENO ALESSANDRO, SPERANDIO ALESSIO, DI LUCA MIRKO (CIVITAVECCHIA CALCIO) PARTECIPANTI ALLA GARA COM. FOGLIANESE – CIVITAVECCHIA CALCIO DELL’11.1.2004 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 56 del 5/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COM. FOGLIANESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SARACENO ALESSANDRO, SPERANDIO ALESSIO, DI LUCA MIRKO (CIVITAVECCHIA CALCIO) PARTECIPANTI ALLA GARA COM. FOGLIANESE – CIVITAVECCHIA CALCIO DELL’11.1.2004 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § ritenuto che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori SARACENO ALESSANDRO, SPERANDIO ALESSIO e DI LUCA MIRKO (CIVITAVECCHIA CALCIO) in quanto non in regola con il tesseramento federale; § considerato che l’Ufficio Tesseramento competente ha accertatoche il calciatore SARACENO ALESSANDRO ha acquisito il tesseramento con il CIVITAVECCHIA CALCIO il 22.11.2003, il calciatore DI LUCA MIRKO il 10.1.2004, mentre il calciatore SPERANDIO ALESSIO ha acquisito il tesseramento solo in data 12.1.2004 e quindi posteriormente alla disputa della gara; § ritenuta la partecipazione del calciatore SPERANDIO ALESSIO irregolare; DELIBERA § di comminare alla Società CIVITAVECCHIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00; § di inibire il Dirigente Accompagnatore ROCCU COSTANTINO fino al 19.2.2004; § di squalificare il calciatore SPERANDIO ALESSIO per una ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
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