COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 59 del 12/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO RELATIVI ALLA DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 21/C5 DEL 15-1-2004 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA SULLA GARA VIRTUS MONTEROTONDO – U.S. VALMONTONE DEL 9-1-2004 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 59 del 12/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO RELATIVI ALLA DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 21/C5 DEL 15-1-2004 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA SULLA GARA VIRTUS MONTEROTONDO – U.S. VALMONTONE DEL 9-1-2004 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D. Ai sensi dell’articolo 40 comma 9 del C.G.S. il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha annullato la decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma in merito alla gara in epigrafe, ritenuta incongrua rispetto ai fatti. In effetti la decisione assunta dal Giudice di prime cure in rapporto agli accadimenti appare incongrua ed immotivata. Risulta dagli atti ufficiali che il delegato calcio a 5 provinciale Pietro Colantuoni venne contattato il 9 gennaio alle ore 16,00, a meno di cinque ore dal programmato inizio della gara, da un dirigente della società Virtus Monterotondo che lo informò che la gara avrebbe avuto inizio con un certo ritardo, quantificabile tra 15 e 20 minuti, in quanto il campo risultava impegnato da una gara di Basket. Risulta poi che, invece, l’Arbitro constatò che l’impianto sportivo fin dalle ore 20,30 risultava impegnato da una gara di Basket la cui conclusione era prevista per le ore 22,30 – 23,00 e quindi decise di non attendere la conclusione in quanto la gara di calcio a 5 si sarebbe poi conclusa a notte fonda. Ciò detto la responsabilità della mancata effettuazione della gara va ascritta alla società Virtus Monterotondo che non ha messo a disposizione il terreno di gioco e non ha nemmeno manifestato in tempo utile la indisponibilità del campo per poter provvedere allo spostamento od al rinvio dell’incontro. Da tale responsabilità discende la punizione sportiva della perdita della gara e la sanzione pecuniaria di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla società Virtus Monterotondo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di € 100,00.
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