COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMI SANVITESE F.C. – SAN CESAREO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMI SANVITESE F.C. - SAN CESAREO La Società Sportiva SAN CESAREO CALCIO, dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in epigrafe. La ricorrente propone reclamo per mancata consegna della lista dei calciatori avversari da parte dell'arbitro prima dell'inizio della gara e, successivamente, all'inizio del 2° tempo nonostante esplicita richiesta del capitano della squadra. L'arbitro a riguardo avrebbe risposto al capitano della soc. SAN CESAREO che avrebbe consegnato la lista della squadra avversaria a fine gara Infatti su esplicita richiesta del dirigente al termine dell'incontro la Soc. SAN CESAREO veniva in possesso della distinta di gara della SOC. SANVITESE. Per tale motivo chiede la Soc. SAN CESAREO la ripetizione dell'incontro per aver disatteso l'arbitro il contenuto della norma regolamentare di cui all'art. 61 delle NOIF. L'arbitro nel proprio rapporto ed in un supplemento richiesto ha precisato di aver consegnato la lista della soc. SANVITESE alla Soc. S.CESAREO solamente a fine gara, perchè mai richiesta prima dal dirigente o capitano della Società reclamante. Questo Organo Giudicante fa presente che la richiamata norma, fissata nell'art. 61 delle NOIF, stabilisce che presupposti indispensabili per inficiare una gara sono la richiesta della distinta da parte del dirigente o capitano della squadra ed il suo mancato accoglimento da parte dell'arbitro. Poichè da quanto sopra esposto emerge che bene ha operato l'arbitro nel caso di cui trattasi e che pertanto le rimostranze avanzate dalla Soc. SAN CESAREO non trovano riscontro negli atti ufficiali in possesso di questo Organo di Giustizia Sportiva. Visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. SAN CESAREO CALCIO e di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SANVITESESE - SAN CESAREO 2 – 0 La tassa si incamera.
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