COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE FREGENE – CIVITAVECCHIESE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE FREGENE - CIVITAVECCHIESE L'U.S. CIVITAVECCHIESE dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Eccepisce la ricorrente che il portiere della squadra durante la gara veniva colpito violentemente con una testata rimanendo a terra privo di sensi per alcuni minuti. Il giuoco nel frattempo continuava, nonostante i ripetuti richiami dei calciatori ospiti; e la squadra di casa realizzava la rete del vantaggio. Soltanto dopo la segnatura della rete da parte del FREGENE l'arbitro, che aveva ignorato l'accaduto, andava ad accertarsi delle condizioni del portiere della soc. CIVITAVECCHIESE. Per tale motivo, chiede, la reclamante, la ripetizione dell'incontro per omissione di soccorso non concessa dall'arbitro, ad un tesserato della Società. L'arbitro in merito a quanto sopra denunciato riporta quanto segue "al 40' del secondo tempo, il calciatore indicato in distinta con il numero 1 della Soc. CIVITAVECCHIESE è stato costretto ad abbandonare il terreno di giuoco perchè infortunatosi in un normale scontro di giuoco". Si evince chiaramente da quanto sopra che i fatti denunciati dalla reclamante non trovano sostanziale riscontro negli atti ufficiali, dalle cui risultanze questo Organo Giudicante rileva che l'episodio oggetto del ricorso è scaturito da un fatto casuale e per il quale non si può addossare alcuna responsabilità al direttore di gara che ha ritenuto di far proseguire l'azione di giuoco normalmente. Tra l'altro, come è stato più volte detto, questo Organo di Giustizia Sportiva giudica in prima istanza sulla regolarità di svolgimento di una gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica (come nel caso in esame) adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro stesso ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco. Tutto ciò premesso, visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE - di respingere il reclamo di cui trattasi confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: FREGENE - CIVITAVECCHIESE 3 – 1 La tassa si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it