COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D.L.F. CIVITAVECCHIA – ACILIA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D.L.F. CIVITAVECCHIA - ACILIA CALCIO Visti gli atti ufficiali; rilevato che: al 44' del I tempo il calciatore della Società ACILIA CALCIO DI FRANCO GABRIELE colpiva violentemente con un calcio alla schiena un avversario; a questo punto l'arbitro interrompeva immediatamente il giuoco per adottare il provvedimento disciplinare a carico del responsabile non riuscendovi, in quanto entravano sul terreno di giuoco l'assistente di parte della squadra di casa BERTELLA MARIO ed il calciatore in panchina della stessa squadra VANNACCI DIEGO, i quali tentavano di raggiungere il citato DI FRANCO GABRIELE ma venivano bloccati; - nel frattempo intervenivano i calciatori GRANATO GIANLUCA ed il VANNACCI che si colpivano entrambi con schiaffi al volto; nell'occasione il predetto calciatore GRANATO cadeva in terra venendo colpito sulla schiena con un forte calcio dall'atleta di casa PORCHIANELLO MARCO; a questo punto si accendeva in campo una zuffa generale che coinvolgeva quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre, nonostante il tentativo dei dirigenti di calmare la situazione creatasi in campo; - l'arbitro invitava i capitani delle due società a collaborare per ripristinare l'ordine in campo non ricevendo alcuna collaborazione; il direttore di gara non riuscendo in tale intento, perdurando una situazione di confusione, e considerato che se avesse adottato i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili entrambe le Società si sarebbero venute a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, decideva di sospendere definitivamente l'incontro. Quanto sopra premesso, rilevato che l'irregolare conclusione dell'incontro è da addebitarsi al comportamento tenuto da tesserati di entrambe le Società; Visto l'art. 12 comma 2 del CGS SI DECIDE a) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; b) di comminare alle due Società l'ammenda di Euro 100,00; c) di squalificare l'assistente di parte della Soc. DLF CIVITAVECCHIA fino al 15.3.2004; d) di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: SOC. DLF CIVITAVECCHIA · VANNACCI DIEGO - SQUALIFICA PER 4 GARE · PORCHIANELLO MARCO - SQUALIFICA PER 3 GARE · CAMPARI TIZIANO (capitano) - SQUALIFICA PER 1 GARA SOC. ACILIA CALCIO · DI FRANCOGABRIELE (capitano) - SQUALIFICA PER 4 GARE · GRANATO GIANLUCA - SQUALIFICA PER 2 GARE
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