COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA LA QUERCIA – NUOVA BAGNAIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
Decisioni del giudice sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
LA QUERCIA - NUOVA BAGNAIA
La POL. LA QUERCIA, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto.
Chiede nelle conclusioni la ricorrente l'applicazione nei propri confronti dell'art. 12 comma 4 del CGS ordinando la ripetizione dell'incontro.
L'incontro, a parere della POL. LA QUERCIA, sarebbe stato inficiato da un errore tecnico commesso dall'arbitro per non aver convalidato una rete realizzata su calcio di rigore da un atleta della squadra della ricorrente. Sorprendentemente il direttore di gara ritorna sui suoi passi ed ordina la rimessa da fondo campo con un semplice rinvio senza giustificare dinanzi alle proteste del capitano, la legittimità di tale comportamento.
La POL. LA QUERCIA fa presente che l'arbitro non ha applicato alcuna disposizione contenuta nella regola 14 del Regolamento di Giuoco. Al termine dell'incontro per i su esposti motivi il dirigente locale, sollecitato dall'Osservatore Arbitrale, decideva di presentare una riserva scritta che l'arbitro si rifiutava di accettare.
L'episodio, così tanto circostanziato posto in essere dalla POL. LA QUERCA nel proprio ricorso, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali che, come detto in altre situazioni analoghe, sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 31 del CGS prova piena di convincimento assoluto.
Tra l'altro è bene sapere che se l'arbitro avesse, nel proprio rapporto, ammesso l'errore, oggetto del ricorso, questo Organo Giudicante avrebbe d'ufficio provveduto a sanare l'irregolarità riscontrata, annullando l'incontro ed ordinandone la ripetizione.
Va anche detto che questo Organo di Giustizia Sportiva giudica in prima istanza sulla regolarità di svolgimento di una gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica (come nel caso in esame) adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro stesso ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco e dell'art. 24 comma 3 del CGS
Alla luce di tutte quante le considerazioni suesposte, questo Organo Giudicante non ritiene accoglibile la richiesta avanzata dalla POL. LA QUERCIA tendente ad ottenere la ripetizione dell'incontro. Conseguentemente, visto l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
di respingere il reclamo proposto dalla POL. LA QUERCIA confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
LA QUERCIA - NUOVA BAGNAIA 1 - 2
La tassa si incamera.