COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA GARA ED IL RECUPERO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 5.2.2004 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – VIRTUS PILASTRO dell’1.2.2004 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA GARA ED IL RECUPERO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 5.2.2004 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – VIRTUS PILASTRO dell’1.2.2004 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la sanzione in epigrafe, possono ritenersi assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che lo stesso arbitro, davanti a questa Commissione, confermando testualmente quanto già fatto presente in sede di referto ha tenuto a precisare che dopo aver ricevuto una forte spinta da parte del giocatore DURI GIANLUCA, è stato addirittura impedito a prendere il provvedimento espulsivo nei suoi confronti in quanto immediatamente circondato da quasi tutti i giocatori della VIRTUS PILASTRO, che tenendogli ferme le braccia non gli consentivano di estrarre il cartellino; § che, le ripetute spinte, le offese e le minacce dei giocatori della VIRTUS PILASTRO, che non desistevano dal loro atteggiamento violento e minaccioso, lo avevano indebitamente intimorito, per cui non potendo prendere i dovuti provvedimenti disciplinari, non potendo tornare a centrocampo per riprendere la partita e temendo effettivamente per la propria incolumità fisica, ha ritenuto di dover sospendere la partita stessa emettendo i tre fischi finali; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di decretare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 nei confronti della Società VIRTUS PILASTRO. § La tassa di reclamo va restituita.
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