COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. AZZURRO 95 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TULLI MASSIMILIANO PER 5 GARE, DENTI MASSIMO PER 3 GARE E FERRO LUIGI PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 5.2.2004 (Gara: BENI CULTURALI – AZZURRO 95 dell’ 1.2.2004 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 61 del 19/2/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. AZZURRO 95 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TULLI MASSIMILIANO PER 5 GARE, DENTI MASSIMO PER 3 GARE E FERRO LUIGI PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 5.2.2004 (Gara: BENI CULTURALI – AZZURRO 95 dell’ 1.2.2004 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § preliminarmente il reclamo va considerato inammissibile sulla posizione del calciatore FERRO LUIGI che ha riportato una squalifica pari a 2 giornate e pertanto non soggetta ad impugnazione; § nel merito dall’interposto reclamo non sono emersi elementi e/o fatti tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni impartite; § considerato che alla luce del lucente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata e degna di fede e quindi per quanto in esso contenuto le squalifiche imposte appaiono appena adeguate all’entità dei fatti; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore FERRO LUIGI; § di confermare le squalifiche dei calciatori TULLI MASSIMILIANO per 5 gare effettive e DENTI MASSIMO per 3 gare effettive. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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