COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEI CALCIATORI SERAFULLI MIRKO (REAL CECCANO C.S. MARINI), PAZIENZA FRANCESCO (NUOVA GUARCINO), DELLE SOCIETA’ REAL CECCANO C.S. MARINI E NUOVA GUARCINO E DEI RISPETTIVI PRESIDENTI SIG.RI BENEDETTO ZOLLI E TAGLIAFERRI AGOSTINO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEI CALCIATORI SERAFULLI MIRKO (REAL CECCANO C.S. MARINI), PAZIENZA FRANCESCO (NUOVA GUARCINO), DELLE SOCIETA’ REAL CECCANO C.S. MARINI E NUOVA GUARCINO E DEI RISPETTIVI PRESIDENTI SIG.RI BENEDETTO ZOLLI E TAGLIAFERRI AGOSTINO. Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota dell’8-1-2004 deferiva, su segnalazione di altra società, il calciatore SERAFULLI MIRKO, tesserato per la società REAL CECCANO C.S. MARINI, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. per aver partecipato in posizione irregolare alle seguenti gare del campionato di terza categoria del Comitato Provinciale di Frosinone: ACUTO – REAL CECCANO del 19-10-2003 e REAL CECCANO – CELTA PIGLIO del 26-10-2003 ed il calciatore PAZIENZA FRANCESCO tesserato per la società NUOVA GUARCINO sempre per violazione della stessa disposizione regolamentare, per aver partecipato in posizione irregolare alla gara CELTA PIGLIO – NUOVA GUARCINO del 18-10-2003, campionato Terza categoria Comitato Provinciale di Frosinone. Contestualmente venivano deferite le due società di appartenenza dei tesserati, unitamente ai rispettivi presidenti, ai sensi dell’articolo 2 commi 1, 3 e 4 per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. L’atto di incolpazione veniva regolarmente notificato ai deferiti che venivano convocati ed invitati a fornire eventuali controdeduzioni con nota della Commissione Disciplinare del 14-1-2004. La società REAL CECCANO C.S. MARINI faceva pervenire proprie controdeduzioni, mentre nessuno dei deferiti si presentava alla riunione della Commissione, fissata per l’esame del procedimento. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti debba essere affermata nei confronti degli atleti tesserati e delle rispettive società. Infatti entrambi i calciatori hanno partecipato alle gare in questione non avendo scontato un residuo di squalifica della stagione precedente. La partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare determina automaticamente una sanzione disciplinare a carico dello stesso, in quanto, a prescindere dalla valutazione che la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale costituisce una forma di pubblicità costitutiva, le sanzioni disciplinari irrogate non potevano essere ignorate dai calciatori in quanto conseguenti a concreti comportamenti anti regolamentari tenuti in campo. Per quanto attiene alla società il comportamento antigiuridico del tesserato, come è affermato nel codice di Giustizia Sportiva, si riflette sempre sulla società di appartenenza che ne risponde anche prescindendo da concreti elementi di responsabilità. Elementi che, peraltro, nella specie sussistono abbondantemente essendo evidente che la società, con un minimo di attenzione e di conoscenza dei regolamenti, ben poteva scoprire la precedente squalifica e la mancata espiazione della stessa. Le sanzioni vanno quindi irrogate, come da dispositivo, secondo l’usuale misura adottata in simili casi. Diverso ragionamento deve farsi per i Presidenti deferiti. Nella specie la posizione irregolare derivava da una mancata espiazione di squalifica e non da questioni di tesseramento. Ritiene la Commissione che di tale violazione debba rispondere direttamente il dirigente accompagnatore ufficiale, che sottoscrivendo le distinte attesta la regolarità della posizione del calciatore, ma non il Presidente che concretamente non è responsabile della partecipazione alla singola gara del calciatore ma solo della regolarità del tesseramento, in quanto sottoscrive le richieste di tesseramento o le distinte di trasmissione, regolarità che nella fattispecie non è messa in discussione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di squalificare i calciatori SERAFULLI MIRKO (REAL CECCANO C.S. MARINI) e PAZIENZA FRANCESCO (NUOVA GUARCINO) per una giornata ulteriore di gara e di comminare alle società REAL CECCANO C.S. MARINI e NUOVA GUARCINO l’ammenda di € 100,00.
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