COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ PRO CALCIO CONTIGLIANO E S.S. CASETTE DEL RISPETTIVI PRESIDENTI MURATORI GIOVANNI E DE ANGELIS SABATINO E DEL CALCIATORE PATROCLI ROBERTO ATTUALMENTE TESSERATO CON LA S.S. CASETTE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ PRO CALCIO CONTIGLIANO E S.S. CASETTE DEL RISPETTIVI PRESIDENTI MURATORI GIOVANNI E DE ANGELIS SABATINO E DEL CALCIATORE PATROCLI ROBERTO ATTUALMENTE TESSERATO CON LA S.S. CASETTE. Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 3-2-2004 ha deferito il calciatore PATROCLI ROBERTO, attualmente tesserato con la S.S. Casette per aver partecipato in posizione irregolare alle gare del 12, 19 e 26 ottobre 2003 e 3-11-2003 del Campionato di Prima Categoria nelle file della S.S. CASETTE non essendo in regola con il tesseramento con tale società. Venivano inoltre deferite la società PRO CALCIO CONTIGLIANO per aver autorizzato il trasferimento del calciatore in violazione dell’articolo 100 comma 2 della NOIF e la società CASETTE per aver sottoscritto, quale cessionaria, tale trasferimento ed aver utilizzato il calciatore nelle gare sopra ricordate. Venivano inoltre deferiti i rispettivi Presidenti per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte alle loro società. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato agli incolpati che venivano invitati a produrre loro controdeduzioni e venivano avvisati della data fissata per la riunione della Commissione. La società CASETTE ed il calciatore facevano pervenire proprie controdeduzioni, mentre nessuno si presentava per essere ascoltato dalla Commissione nella riunione fissata. L’iter del trasferimento del calciatore PATROCLI è stato puntualmente ricostruito. Il calciatore risultava tesserato con la PRO CALCIO CONTIGLIANO nella stagione 2002-2003. Al termine della stagione otteneva lo svincolo ma all’inizio della stagione sportiva sottoscriveva nuovo tesseramento con la stessa PRO CALCIO CONTIGLIANO che rilasciava, in violazione delle norme, precisamente l’articolo 100 comma 2 delle NOIF, una lista di trasferimento a favore della S.S. CASETTE che utilizzava il calciatore in questione sino alla comunicazione del competente ufficio tesseramenti che l’avvertiva della nullità del tesseramento. La vicenda è venuta all’attenzione degli organi disciplinari in quanto la stessa PRO CALCIO CONTIGLIANO ha presentato un reclamo per posizione irregolare del calciatore nella gara disputata il 26-10-2003 con il CASETTE, reclamo peraltro dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini. La società Casette ha presentato proprie controdeduzioni affermando di non conoscere la vicenda relativa allo svincolo ed al successivo ritesseramento del calciatore con la PRO CALCIO CONTIGLIANO e di aver ritenuto in perfetta buona fede che il calciatore, che nella precedente stagione giocava con la stessa società, ben potesse essere trasferito. Il calciatore invece si è giustificato affermando di non conoscere la disposizione violata. Ritiene la Commissione che debba invece affermarsi la responsabilità di tutti i deferiti seppur con diverse posizioni e grado di responsabilità. Innanzitutto appare verosimile la giustificazione adottata dal CASETTE che, ignorando la vicenda dello svincolo, non poteva presumere che il calciatore fosse stato tesserato solo all’inizio stagione con la consorella e che, quindi, non potesse essere trasferito nello stesso periodo. Ciò non di meno sia la società che il Presidente debbono oggettivamente rispondere della violazione ascritta al proprio tesserato con le sanzioni contenute nel minimo edittale. Più grave appare la posizione del calciatore che, invece, non poteva ignorare la circostanza pur potendo valere a sua parziale scusante il fatto che la sua società di appartenenza avesse rilasciato la lista di trasferimento, senza rilevare la violazione normativa. Se al calciatore non può essere consentito di produrre a propria scusante l’ignoranza del regolamento può però valere da scusante la circostanza che nell’errore abbia concorso la società di appartenenza che quel regolamento dovrebbe conoscere senza lacune ed incertezze. Infine particolarmente grave appare la posizione del PRO CALCIO CONTIGLIANO e del suo Presidente che dapprima hanno indotto in errore la consorella, producendo una lista di trasferimento irregolare, consapevoli del fatto che ben difficilmente questo potesse essere rilevato dalla stessa, e poi hanno tentato di lucrare dalla posizione irregolare del calciatore, da loro stessi agevolata se non creata quasi totalmente, la vittoria a tavolino nella gara che l’ha vista opposta proprio al CASETTE. Il comportamento si connota non solo come antigiuridico per aver violato una precisa norma del regolamento, ma assolutamente anti sportivo ed anche di grave pregiudizio, almeno potenziale, della regolarità del campionato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di comminare alla società S.S. CASETTE l’ammenda di € 50,00 e di inibire il Presidente DE ANGELIS SABATINO per giorni sette, di squalificare il calciatore PATROCLI ROBERTO per una giornata effettiva di gara, di comminare alla società PRO CALCIO CONTIGLIANO l’ammenda di € 400,00 e di inibire il Presidente MURATORI GIOVANNI per mesi tre.
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