COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL C.S. PRIMAVERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BATTAGLIERO ANDREA, AMMENDA DI € 200,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 23 DEL 26.2.2004 (Gara: C.S. PRIMAVERA – PRO CALCIO APRILIA del 21.2.2004 – Camp. Jun. Prov. – LT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 63 del 4/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL C.S. PRIMAVERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BATTAGLIERO ANDREA, AMMENDA DI € 200,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COM. UFF. N. 23 DEL 26.2.2004 (Gara: C.S. PRIMAVERA – PRO CALCIO APRILIA del 21.2.2004 – Camp. Jun. Prov. - LT) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che nel referto di gara l’arbitro riferisce che il calciatore BATTAGLIERO veniva espulso dal campo per aver profferito, in segno di protesta, una frase blasfema e poi continuava con frasi irriguardose posizionandosi all’interno del recinto di gioco, ed al termine della gara si avvicinava al recinto degli spogliatoi con “fare sospetto”; rilevato che la reclamante ha negato le circostanze dell’avvicinamento di fine gara sostenendo che il calciatore si era allontanato dal campo dopo l’espulsione; osservato altresì che l’arbitro riferisce di essere stato colpito alla coscia da un sasso grande come una noce che gli procurava momentaneo dolore; rilevato altresì che la reclamante nega in toto la circostanza sostenendo che l’arbitro era stato accompagnato da un Dirigente sin dentro lo spogliatoio e che il recinto di gara era intercluso ad estranei; ritenuto in fatto che in effetti la locuzione usata dall’arbitro “con fare sospetto” riferita all’atteggiamento del calciatore al termine della gara non consente alla giudicante di trarre cenni certi sulle effettive intenzioni del calciatore e sui suoi concreti comportamenti ed, alla luce di ciò, pur permanendo il censurabile comportamento antecedente la sanzione può essere lievemente ridimensionata; ritenuto in diritto che la sanzione della squalifica del campo di gioco per 1 gara non è reclamabile mentre la sanzione dell’ammenda, pur se in presenza della diffida del campo di gioco, unita alla squalifica del campo appare francamente eccessiva, rispetto ai fatti conclusivi in un unico atto definitosi con minime conseguenze fisiche per il direttore di gara DELIBERA · di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica del campo di gioco per 1 gara; · di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore da 4 a 3 gare effettive e di annullare l’ammenda di € 200,00. La tassa di reclamo va restituita.
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