COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. N. PUNTO ROSA CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. N. PUNTO ROSA CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 Con atto del 10.12.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società A.S. N. PUNTO ROSA CALCIO A 5, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, così come dettato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2003. La deferita, ascoltata dalla Commissione, ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato affermando che in zona esistono numerose altre squadre, ed inoltre vi è poca disponibilità di campi idonei. La Società lamenta, inoltre, anche difficoltà “ambientali”. La Commissione ritiene che la partecipazione ai Campionati giovanili è elemento essenziale per la formazione ed il mantenimento della organizzazione sportiva federale e che non possono essere ammesse esimenti per Società della Lega Nazionale Dilettanti che, proprio per la natura non lucrativa e l’alto contenuto sociale dell’attività svolta, debbono particolarmente dedicarsi alla cura dei vivai, linfa vitale di tutto il movimento sportivo. Le giustificazioni addotte dalla Società sono parzialmente assumibili in questa sede e pertanto valgono soltanto a graduare la sanzione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare; DELIBERA § di comminare alla Società A.S. N. PUNTO ROSA CALCIO A 5 l’ammenda di € 150,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it