COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ATL. BELLEGRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5, 3 E 2 GARE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CARPENTIERI MARCELLO, MAGNESI LUCA E TUCCI ALFREDO NONCHE’ FINO AL 30.6.2005 A CARICOD EL MASSAGGIATORE PATRIZI SANDRO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 26.2.2004 (Gara: ATL. BELLEGRA – VIGILI URBANI PAPIZONE del 18.2.2004 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 65 dell’11/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ATL. BELLEGRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5, 3 E 2 GARE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CARPENTIERI MARCELLO, MAGNESI LUCA E TUCCI ALFREDO NONCHE’ FINO AL 30.6.2005 A CARICOD EL MASSAGGIATORE PATRIZI SANDRO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 26.2.2004 (Gara: ATL. BELLEGRA – VIGILI URBANI PAPIZONE del 18.2.2004 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § in primo luogo va dichiarata inammissibile la richiesta di riduzione della squalifica a carico di TUCCI ALFREDO in quanto le squalifiche per 2 giornate non sono reclamabili; § che riguardo alle ulteriori doglianze della società ricorrente sussistono giusti motivi per equilibrare alcune squalifiche alla realtà dei fatti commessi, in particolare risulta congruo ridurre di una giornata le squalifiche dei calciatori CARPENTIERI MARCELLO e MAGNESI LUCA. I comportamenti di tali calciatori non paiono così gravi e violenti essendosi limitati a mere offese verbali; § congrue e legittime sono invece le squalifiche a carico del massaggiatore CARPENTIERI PIERLUIGI e del Dirigente PATRIZI SANDRO, colpevoli di atteggiamenti irriguardosi reiterati e non ispirati alla doverosa collaborazione; § infine sussistono giusti motivi per confermare l’ammenda di € 200,00; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la squalifica del calciatore TUCCI ALFREDO; § di ridurre a 4 gare effettive la squalifica a carico di CARPENTIERI MARCELLO e a 2 gare effettive quella a carico di MAGNESI LUCA; § di confermare le squalifiche fino al 30.6.2005 a carico di CARPENTIERI PIERLUIGI e fino al 31.3.2004 a carico di PATRIZI SANDRO, si conferma altresì l’ammenda di € 200,00. § La tassa di reclamo va restituita.
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