COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Promozione GARA DEL 29/02/2004 TORRICE – SEZZE LATINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
Decisioni del giudice sportivo
CAMPIONATO Promozione
GARA DEL 29/02/2004 TORRICE - SEZZE LATINA
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio inoltrato dalla Soc. TORRICE, con il quale si invoca almeno la ripetizione dell'incontro, per avere la Soc. SEZZE LATINA disputato la gara, per circa due minuti, con un calciatore in più, in quanto già sostituito per infortunio, rientrava dopo le cure mediche in campo, partecipando attivamente al giuoco. Solo dopo l'intervento dell'assistente arbitrale, che richiamava l'attenzione del direttore di gara, il calciatore in questione veniva allontanato ed espulso dal campo riportando in tal modo una situazione di normalità sul terreno di giuoco.
Dalle carte in possesso di questo Organo Giudicante in effetti si rileva che la sostituzione del calciatore della Soc. SEZZE LATINA DI TRAPANO GIOVANNI è avvenuta al 41' del secondo tempo e che l'espulsione del lo stesso è avvenuta al 43' del secondo tempo. Nel supplemento di rapporto precisa però l'arbitro che il calciatore di cui trattasi, sostituito per infortunio è stato per quasi due minuti ai bordi del campo per le cure del caso e che vi rientrava solo per pochi secondi, dopo che la Soc. SEZZE LATINA però aveva già provveduto al 41' del secondo tempo alla sua sostituzione con altro calciatore. Tiene tra l'altro l'arbitro a precisare che il DI TRAPANO in quei pochi secondi non ha mai preso parte attiva al giuoco.
Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva, come ha già evidenziato in analoghe situazioni, fa presente che la Magistratura Sportiva ha più volte sostenuto che la presenza in campo in più di un calciatore non invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificata;occorre, infatti, controllare in concreto,quanto sia durata e se abbia avuto influenza sul risultato dell'incontro.
Nel caso in esame essendo l'infrazione durata pochi secondi, oggettiva mente si può sostenere che la presenza in più in campo del calciatore DI TRAPANO non abbia influito decisamente sul risultato finale dell'incontro che, a parere di questo Organo Giudicante, può considerarsi regolare nel suo svolgimento e conclusione.
Tutto ciò premesso, si ritiene che non possono essere prese in considerazione le motivazioni esposte dalla Soc.TORRICE con il presente ricorso.
Visto, pertanto, l'art. 12 del CGS
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. TORRICE;
b) di confermare, quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
TORRICE - SEZZE LATINA 0 - 0
La tassa si incamera.