COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores POOL INDUSTRIE CIVITA C. – VIGOR PERCONTI S.R.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores POOL INDUSTRIE CIVITA C. - VIGOR PERCONTI S.R. La POL. VIGOR PERCONTI, dopo aver preannunciato reclamo, ha inoltrato nei termini ricorso avverso regolarità di svolgimento della gara in epigrafe. La reclamante nel proprio ricorso fa presente che prima dell'inizio della gara il dirigente poneva all'attenzione dell'arbitro che tre calciatori della squadra venivano indicati in lista con il solo numero di matricola perchè sprovvisti del documento di riconoscimento. L'arbitro autorizzava i predetti calciatori ad accomodarsi in panchina soltanto al 15' del p.t., dopo l'arrivo dei documenti che gli venivano consegnati "brevi manu" e posti dall'arbitro nel taschino della divisa. Al termine del p.t. l'arbitro effettuava il riconoscimento dei tre atleti ed autorizzava a rientrare in campo solo a due di essi,mentre non lo consentiva al calciatore BOFUNGA EYMOND CERDAN, adducendo come motivo che il numero del cartellino FIGC 147865 non corrispondeva al numero di matricola 4106080 indicato nel tabulato. La stessa situazione si verificava per il calciatore OGGIANO FLAVIO al quale però veniva concesso di partecipare alla gara sin dal primo minuto. A parere della POL. VIGOR PERCONTI è evidente l'errore in cui è incorso l'arbitro e pertanto chiede la ripetizione dell'incontro. Dagli atti ufficiali e dal supplemento di rapporto appositamente redatto dall'arbitro risulta quanto segue "prima dell'inizio della gara il dirigente della squadra VIGOR PERCONTI CASAGRANDE ALBERTO mi informava che tre calciatori erano sprovvisti del documento di riconoscimento e che si stava comunque provvedendo per recuperarli. Il suddetto dirigente mi faceva notare che avendo a disposizione i numeri dei documenti dei tre calciatori interessati e cioè di ALBORINO VALERIO, MARCOTULLI STEFANO e BOFUNGA EYMOND CERDAN li inseriva già in distinta, tra i calciatori di riserva. All'arrivo dei documenti che mi venivano consegnati li ponevo nel taschino della divisa consentendo ai tre calciatori di sistemarsi in panchina. Dopo aver effettuato la verifica dei documenti, all'intervallo di giuoco consentivo ai calciatori ALBORINO VALERIO e MARCOTULLI STEFANO la partecipazione alla gara, mentre non concedevo l'autorizzazione al calciatore BOFUNGA, perchè in distinta preventivamente era stato indicato il solo numero di matricola e non gli estremi del documento di riconoscimento. Di ciò veniva informato il dirigente che provvedeva a depennare il nominativo del BOFUNGA dalla lista di gara.” Al di là di quanto rappresentato dalla POL. VIGOR PERCONTI con il presente ricorso, questo Organo Giudicante preliminarmente pone in evidenza che l'arbitro nella circostanza ha ammesso in panchina, contrariamente a quanto previsto dalle norme regolamentari, calciatori ancorchè sprovvisti di documento di riconoscimento. Quindi in tale situazione l'arbitro avrebbe dovuto farli accomodare in panchina solo dopo il riconoscimento degli stessi e non prima. Questo Organo Giudicante ritiene poi che l'arbitro erroneamente non ha ammesso al giuoco il calciatore BOFUNGA, in quanto il nominativo era stato regolarmente trascritto preventivamente in lista prima dell'inizio della gara, e che pertanto, il predetto, in ossequio alla regola 3 del Regolamento di Giuoco del Calcio, poteva legittimamente prendere parte all'incontro di cui trattasi. Infatti la citata regola stabilisce che "i calciatori ritardatari non identificati in precedenza possono chiedere di entrare in qualsiasi momento durante un interruzione di gioco, presentandosi all'arbitro, il quale procederà alla loro identificazione. Appare ovvio precisare che non è determinante per l'esclusione di un calciatore a partecipare alla gara, la mancata preventiva trascrizione degli estremi del documento nella distinta di gara. Da tutto sopra quanto esposto, si può ragionevolmente concludere che l’incontro in questione non ha avuto regolarità di svolgimento. Visto pertanto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di accogliere il reclamo proposto dalla POL.VIGOR PERCONTI; b) di ordinare pertanto il recupero dell'incontro in oggetto dando mandato al Comitato Regionale per i connessi adempimenti di competenza. La tassa reclamo si restituisce.
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