COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. SCALAMBRA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. SCALAMBRA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2003 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES OD ALLIEVI O GIOVANISSIMI
Con atto del 10.12.2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società U.S. SCALAMBRA, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores, o allievi o giovanissimi così come dettato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2003.
La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
La deferita ha confermato il fatto storico, ma lo ha giustificato con l’impossibilità oggettiva di formare una squadra giovanile, stante il basso indice di natalità del Comune di Serrone, ove opera la Società. L’interessata ha tuttavia fatto presente che nell’ottobre 2003 è stato avviato un corso di calcio per bambini che in futuro, si spera, potrà incrementare l’attività giovanile.
Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione richiamata è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico-sportiva delle affiliate.
La Società SCALAMBRA, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante la scarsa consistenza demografica del Comune, in quanto la Società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani.
Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto
del fatto che la Società non ha trascurato del tutto il Settore Giovanile, attivando una Scuola Calcio per bambini.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
§ di comminare alla Società U.S. SCALAMBRA l’ammenda di € 300,00.
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