COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. S. AMBROGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 NONCHE’ DI AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 AL CALCIATORE ANGELOSANTO FRANCESCO, AL 31.1.2007 PER I CALCIATORI FUOCO GIUSEPPE E IANNATTONE DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 29.1.2004 (Gara: S.AMBROGIO – S. APOLLINARE del 25.1.2004 – Camp. Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. S. AMBROGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 NONCHE’ DI AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 AL CALCIATORE ANGELOSANTO FRANCESCO, AL 31.1.2007 PER I CALCIATORI FUOCO GIUSEPPE E IANNATTONE DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 29.1.2004 (Gara: S.AMBROGIO – S. APOLLINARE del 25.1.2004 – Camp. Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le sanzioni di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, davanti a questa Commissione l’arbitro ha puntualmente confermato quanto fatto presente in sede di referto, confutando, con chiare e precise dichiarazioni quanto ex adverso assunto dalla reclamante; § che con altrettanta decisione ha negato la fondatezza delle eccezioni, confermando, nel contempo, di essere stato scortato dai Carabinieri, dallo stesso chiamati, per oltre 5 km; § che lo stesso esclude che vi sia stato alcun accenno di rissa, e solo, per non porre a rischio la sua incolumità, visto l’atteggiamento minaccioso e violento da parte dei calciatori della Società S. AMBROGIO e dei sostenitori locali (atteggiamento protrattosi per quasi tutta la partita), di aver desistito dall’espellere i giocatori FUSCO GIUSEPPE, IANNATTORE DANIELE e DI SANTI ROCCO – che, comunque, perché la società in questione si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore a quello minimo di cui all’art. 73 comma 2 delle NOIF, decise di sospendere la partita al 40mo del II tempo; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la punizione sportiva della perdita della partita per 3 – 0 nonché l’ammenda di € 500,00 nei confronti della società S. AMBROGIO; § di confermare le squalifiche. § del calciatore ANGELOSANTO FRANCESCO fino al 31.5.2008; § del calciatore FUSCO GIUSEPPE fino al 31.1.2007; § del calciatore IANNATTONE DANIELE fino al 31.1.2007; § la tassa di reclamo va incamerata.
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