COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. LA QUERCIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA LA QUERCIA – NUOVA BAGNAIA PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 62 DEL 15.2.2004 – Camp. di II Categoria
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. LA QUERCIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA LA QUERCIA – NUOVA BAGNAIA PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 62 DEL 15.2.2004 – Camp. di II Categoria
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi assumibili, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di supplemento.
Ed infatti, il direttore di gara, dopo aver confermato che al 20’ del secondo tempo aveva assegnato alla Soc. LA QUERCIA un calcio di rigore, ha precisato di non aver più convalidato la successiva rete, in quanto il calciatore incaricato del tiro aveva battuto irregolarmente il calcio di rigore, avendo arrestato la rincorsa.
A questo punto, per una errata interpretazione del Regolamento, della qual cosa si era reso conto soltanto al termine della gara, egli aveva fatto riprendere il gioco con una rimessa dal fondo, anziché far ripetere il rigore.
Ciò posto, avendo l’arbitro riconosciuto il proprio errore e accertato l’irregolare svolgimento della gara, visto l’art.12 comma 4c) del C.G.S.
DELIBERA
- di accogliere il reclamo e per l’effetto, ordina la ripetizione della gara.
La tassa di reclamo va restituita.
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