COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL A.S.CYNTHIA 1920 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30-06-2004 A CARICO DEL CALCIATORE IPPOLITI SIMONE E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCRASELLA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 DEL 26-02-2004 (Gara TOMACELLA PATRICA –CYNTHIA 1920 del 21-02-2004 Camp. JUNIORES REGIONALE)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL A.S.CYNTHIA 1920 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30-06-2004 A CARICO DEL CALCIATORE IPPOLITI SIMONE E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCRASELLA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 DEL 26-02-2004 (Gara TOMACELLA PATRICA –CYNTHIA 1920 del 21-02-2004 Camp. JUNIORES REGIONALE)
Considerato che le documentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe, possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili e probanti elementi al fine di una migliore focalizzazione degli occorsi
- -che lo stesso arbitro, davanti a questa commissione ha responsabilmente dichiarato di avere posto termine alla partita dopo il 45 del s.t., in quanto a seguito di un ennesimo fallo a centrocampo, si era accesa una rissa fra piu' giocatori di entrambe le squadre, rissa che faceva seguito a diverse mini risse accesesi dopo il 38 del s.t., momento in cui il Tomacella aveva raggiunto il risultato di parita';
- che il direttore di gara, nel timore che potessero sorgere conseguenze, non nei suoi riguardi, ma tra i rispettivi calciatori, visti i toni particolarmente accesi, riteneva opportuno porre fine alla gara;
- che, in quella occasione vi e' stata una improvvisa reazione da parte dei due calciatori del Cynthia 1920 e precisamente IPPOLITI SIMONE e SCARSELLA MARCO;
- che il primo, ad una distanza di 20 mt., toltasi la maglia, si avvicinava all'arbitro che a sua volta indietreggiava, e sputava nella sua direzione;
- che comunque, a detta dell'arbitro, non solo non lo colpiva, data l'eccessiva distanza, ma che probabilmente non aveva alcuna intenzione di colpirlo, trattandosi, ovviamente, di un gesto di rabbia;
- che il riconoscimento e' potuto avvenire anche perche' la maglietta portata sul braccio era chiaramente contraddistinta dal n. 4
- che relativamente allo SCARSELLA, l'arbitro conferma che lo stesso, toltasi la maglia, cercava di raggiungerlo, ma veniva trattenuto da due dirigenti del Tonacella. Tentava di liberarsi esternando la sua rabbia con parole e con tono piuttosto esagitato;
- che sembra sussistano ragionevoli motivi per rivalutare le posizioni dei due calciatori, rapportandole alle effettive responsabilita'
DELIBERA
di accogliere il ricorso e per l'effetto, di ridurre la squalifica del calciatore IPPOLITI SIMONE dal 30-06-2004 al 30-04-2004 e quella del calciatore SCARSELLA MARCO da 5 a 4 gare.
La tassa di reclamo verra' restituita
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