COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL S.S. BASSANO IN TEVERINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2004 A CARICO DEL CALCIATORE DEL TRECCO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 56 DEL 6-2-2004 (Gara: TUSCIA BARBARANO – BASSANO IN TEVERINA del 1/2//2004 – Camp. 2 Cat. )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL S.S. BASSANO IN TEVERINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2004 A CARICO DEL CALCIATORE DEL TRECCO DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 56 DEL 6-2-2004
(Gara: TUSCIA BARBARANO - BASSANO IN TEVERINA del 1/2//2004 - Camp. 2 Cat. )
Considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo, avverso la squalifica del calciatore DEL TRECCO, possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili e probanti elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi;
- che, lo stesso arbitro, davanti a questa commissione, ha un effetti ammesso serenamente che il gesto del calciatore , privo di violenza, e' stato soltanto una reazione alla decisione di espulsione per seconda ammonizione, a suo giudizio non proporzionata al fallo di gioco del tutto normale;
- che il tutto e' avvenuto in un unico contesto, senza ulteriori comportamenti offensivi da parte del calciatore, per cui, non solo e' da escludere qualsiasi premeditazione o volonta' di arrecare danno od offese al direttore di gara, ma si e' trattato, in definitiva, di una esternazione rabbiosa;
- che pertanto sussistono ragionevoli motivi per rivalutare la posizione del calciatore, comminando allo stesso una squalifica piu' adeguata alle effettive responsabilita' ;
DELIBERA
di accogliere il ricorso e per l'effetto di ridurre la squalifica del calciatore DEL TRECCO DANIELE dal 31-12-2004 al 15-04-2004
La tassa reclamo va restituita
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