COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CGS ED ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 30/C5 DELL’11-3-2004. GARA POLARIS – ANZIO CALCETTO DEL CAMPIONATO SERIE D DI CALCIO A 5 COMITATO PROVINCIALE DI ROMA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 68 del 18/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CGS ED ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 30/C5 DELL'11-3-2004. GARA POLARIS - ANZIO CALCETTO DEL CAMPIONATO SERIE D DI CALCIO A 5 COMITATO PROVINCIALE DI ROMA. Ai sensi della disposizione citata il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha disposto l'annullamento delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma in merito alla gara in epigrafe. Dal referto arbitrale si evince che la gara veniva sospesa al 6' minuto del primo tempo a seguito dell'infortunio subito da un calciatore della società Anzio Calcetto che riportava una evidente frattura al piede sinistro. L'arbitro aggiunge che d'intesa con le due squadre decideva di attendere l'ambulanza per prestare il necessario soccorso al calciatore e, dopo che l'autolettiga, pervenuta dopo circa un quarto d'ora, provvedeva ad accompagnare l'infortunato al più vicino nosocomio, invitava le due squadre a riprendere il gioco ma il capitano della società Anzio Calcetto dichiarava, prima verbalmente e poi con apposita dichiarazione scritta, che la squadra non intendeva riprendere il gioco in quanto scossa psicologicamente dall'accaduto. Il Giudice Sportivo competente, visionati gli atti, decideva di ordinare la ripetizione della gara richiamando la norma dell'articolo 12 comma 4 del CGS. Ritiene la Commissione, aderendo in toto alla decisione del Presidente del Comitato, che la decisione del Giudice Sportivo sia viziata da un difetto di motivazione e da riformare. Infatti l'infortunio subito da un calciatore (evidente frattura di un arto), seppur grave ma purtroppo non infrequente nè eccezionale, non può certo costituire uno di quegli eventi, eccezionali e non diversamente valutabili, che impongono al Giudice di ordinare la ripetizione di una gara. Come ha costantemente affermato la Commissione, tali eventi possono senz'altro temporaneamente colpire ed impressionare tutti i presenti ma, proprio per la loro natura e frequenza, non possono certo vulnerare la prestazione agonistica nè suggestionare psicologicamente atleti, peraltro adulti, che mettono in conto normalmente che un infortunio di gioco anche grave possa verificarsi. Quindi la società Anzio Calcetto deve essere considerata rinunciataria a tutti gli effetti, con le conseguenze previste dall'articolo 53 comma 2 delle NOIF. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla società ANZIO CALCETTO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 52,00
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