COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. TORRITA TIBERINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE CAPOBIANCHI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 65 DELL’11.3.2004 (Gara: TORRITA TIBERINA – RIGNANO SORATTE del 4.3.2004 – Camp. di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. TORRITA TIBERINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE CAPOBIANCHI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 65 DELL’11.3.2004
(Gara: TORRITA TIBERINA – RIGNANO SORATTE del 4.3.2004 – Camp. di II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, per ottenere una riduzione della squalifica, non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili;
che, in effetti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua rispetto ai comportamenti posti in essere dal calciatore, sia al momento dell’espulsione (apprezzamenti offensivi nei confronti dell’arbitro e ritardato abbandono del terreno di giuoco), sia al termine dell’incontro (richiesta di non menzionare sul referto il provvedimento di espulsione, e ciò in aperta violazione del principio di lealtà);
DELIBERA
di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare la squalifica di 3 gare effettive a carico del calciatore CAPOBIANCHI CLAUDIO.
La tassa di reclamo va incamerata.
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