COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PROMARCELLINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAURETI MARCELLO (CANTALICE) ALLA GARA CANTALICE – PRO MARCELLINA DEL 7.3.2004 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PROMARCELLINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAURETI MARCELLO (CANTALICE) ALLA GARA CANTALICE – PRO MARCELLINA DEL 7.3.2004 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare,
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore LAURETI MARCELLO (CANTALICE) in quanto alla data della disputa della gara non aveva ancora scontato la squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 62 del 26.2.2004;
§ ritenuto per contro che il calciatore in questione risulta effettivamente squalificato per 1 gara per automatismo con la decisione sopra descritta ma, avendo il CANTALICE disputato una gara di recupero il 22.2.2004, la squalifica è stata scontata in tale gara, e quindi la posizione nella gara CANTALICE – PRO MARCELLINA deve ritenersi regolare;
DELIBERA
§ di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo:
CANTALICE – PRO MARCELLINA 2 – 1
§ La tassa reclamo va incamerata.
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