COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITACASTELLANA AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 18.3.2004 (Gara: POOL INDUSTRIE CIVITACASTELLANA – VIGOR PERCONTI del 6.3.2004, Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 70 del 25/3/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POOL INDUSTRIE CIVITACASTELLANA AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 18.3.2004 (Gara: POOL INDUSTRIE CIVITACASTELLANA – VIGOR PERCONTI del 6.3.2004, Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che la reclamante lamenta esclusivamente la mancanza dell’invio di copia del reclamo di prime cure da parte della VIGOR PERCONTI; § ritenuto che la ricevuta della raccomandata con la quale è stato inoltrato tale atto, risulta regolarmente allegata al reclamo del VIGOR PERCONTI e, quindi, l’assunto dell’attuale reclamante non è fondato; § rilevato, altresì, che l’indagine sulla congruità della sentenza del Giudice Sportivo non può estendersi ad ulteriori considerazioni di merito in quanto non risultano eccezioni e deduzioni in tal senso nel reclamo oggi all’esame; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. § La tassa reclamo va addebitata.
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