COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIANLUCA PATRIZI (VALLERANESE CALCIO) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 68 DEL 18.3.2004 (Gara: NUOVA GALLESE – VALLERANESE 2000 del 14.3.2004 – Camp. di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE GIANLUCA PATRIZI (VALLERANESE CALCIO) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 68 DEL 18.3.2004
(Gara: NUOVA GALLESE – VALLERANESE 2000 del 14.3.2004 – Camp. di I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
prende atto questa Commissione che la seconda ammonizione – quella che ha determinato l’espulsione – è stata comminata a seguito della reazione del calciatore PATRIZI, invero eccessiva e del tutto ingiustificata. Lo stesso calciatore, dopo aver protestato vivacemente, spingeva il direttore di gara con il petto (poggiandolo sul petto dell’arbitro) e lo insultava anche dopo la sua uscita dal campo accompagnato dai compagni.
Nel suo ricorso il PATRIZI non fa alcun cenno alla spinta data all’arbitro;circostanza questa che si appalesa invece la più grave tra le altre infrazioni da lui connesse.
Per le considerazione che precedono questa Commissione
DELIBERA
di respingere il reclamo in epigrafe e per l’effetto di confermare la sanzione inflitta al ricorrente.
La tassa di reclamo va incamerata.
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