COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. BARBERINI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SABAZIA CALCIO – BARBERINI DEL 22-2-2004 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA, PUBBLICATE SUL COM. UFF. 28/A DEL 26-2-2004.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. BARBERINI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SABAZIA CALCIO – BARBERINI DEL 22-2-2004 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA, PUBBLICATE SUL COM. UFF. 28/A DEL 26-2-2004. Con ricorso ritualmente inoltrato la F.C. Barberini impugnava le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe. Con la decisione impugnata il Giudice aveva ordinato la ripetizione della gara in quanto l’Arbitro, non sussistendone gli estremi, aveva erroneamente considerato sospesa la gara, poi proseguita pro-forma, a causa delle intemperanze dei calciatori locali a seguito della segnatura di una rete da parte degli avversari. La reclamante sostiene invece che gli estremi della sospensione sussistevano in quanto l’Arbitro era stato violentemente contestato da quasi tutti i calciatori del Sabazia Calcio e, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di prime cure, non sarebbe stato possibile per il direttore di gara rivolgersi al capitano della squadra per essere aiutato poiché lo stesso era proprio tra i calciatori più esagitati. In sede di supplemento il direttore di gara confermava integralmente quanto già riportato nel referto ed aggiungeva che effettivamente la protesta dei calciatori del Sabazia era stata praticamente collettiva e proprio il capitano era tra i più esagitati, anzi, come testualmente riferito, appariva “fuori di se!”. Ritiene la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti, la decisione del Giudice di primo grado debba essere riformata ed il reclamo vada accolto. In effetti l’Arbitro è stato fatto oggetto non solo di una protesta collettiva di toni accessi ma di specifici gesti di condotta violenta, spintoni e tirate d’orecchio, che concretamente facevano presagire ben più gravi atteggiamenti di violenza se solo l’Arbitro avesse tentato di far rispettare la sua decisione di convalidare la rete segnata dagli ospiti negli ultimi minuti di gara ed avesse adottato taluno dei necessari provvedimenti disciplinari che avrebbero dovuto riguardare un congruo numero di calciatori. Né, considerando quanto precisato dall’Arbitro in sede di supplemento, poteva sperarsi alcun concreto aiuto dal capitano della squadra né vi era la possibilità concreta di mettere in atto altri accorgimenti utili. Alla luce di tali considerazioni la decisione assunta di sospendere la gara e di proseguirla pro-forma che, lo si ripete, è e resta evento eccezionale e per il quale debbono sussistere concreti ed imminenti pericoli per l’incolumità dell’Arbitro, appare corretta ed ha portato, in effetti, ad una soluzione incruenta per Arbitro e calciatori di entrambi le squadre. Tutto ciò premesso DELIBERA di comminare alla società SABAZIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La tassa reclamo va restituita.
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