COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 E 2 GARE EFFETTIVE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CORAZZI ANTONINO E SFORZA FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 18.3.2004 (Gara: PIGLIO – VIS VELLETRI del 14.3.2004 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 E 2 GARE EFFETTIVE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CORAZZI ANTONINO E SFORZA FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 18.3.2004
(Gara: PIGLIO – VIS VELLETRI del 14.3.2004 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare,
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che ai fini della decisione è necessario sentire, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato, altresì, che si ritiene urgente decidere, stralciandole, le squalifiche a carico dei calciatori CORAZZI ANTONINO e SFORZA FABRIZIO;
§ ritenuto che a tal riguardo le motivazioni espresse in sede di reclamo non sono nemmeno parzialmente assumibili, in questa sede;
§ che in ogni caso, dall’esame del ricorso non emergono circostanze in grado di condurre ad una diversa valutazione dei fatti;
§ che con riguardo allo SFORZA – ai sensi dell’art. 41 C.G.S., non sono impugnabili squalifiche fino a 2 giornate;
DELIBERA
§ di stralciare dal ricorso la posizione dei calciatori CORAZZI e SFORZA;
§ di dichiarare inammissibile il reclamo per la squalifica di SFORZA FABRIZIO;
§ di respingere il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore CORAZZI ANTONINO e di conseguenza di confermare la squalifica per 4 gare.
§ Riserva ogni decisione sulla tassa reclamo all’esito.
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