COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ROMA CALCETTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE EBOLI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 531 DEL 26.2.2004 (Gara: ROMA CALCETTO – SPORTEK del 21.2.2004 – Campionato C5 Serie “C1”)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ROMA CALCETTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE EBOLI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 531 DEL 26.2.2004
(Gara: ROMA CALCETTO – SPORTEK del 21.2.2004 – Campionato C5 Serie “C1”)
La Commissione Disciplinare,
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore EBOLI ROBERTO possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi;
§ che, in effetti, il calciatore liberatosi del pallone con un retro passaggio, ha probabilmente volontariamente, con un gesto poco edificante, cercato di allontanare l’avversario che alle spalle ancora pressava;
§ che il gesto è stato fatto alla cieca e non certo con l’intenzione di procurare il danno effettivamente arrecato;
§ che, purtroppo, ha concorso la notevole differenza di statura tra i due, per cui inconsapevolmente l’EBOLI notevolmente più prestante, nello sbracciarsi ha colpito il CATANIA al naso;
§ che, mentre è da condannare comunque il gesto, sembra potersi escludere la volontà di arrecare il danno nella sua entità;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore EBOLI ROBERTO dal 20.2.2006 al 30.6.2005.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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