COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ROCCA PRIORA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE GIANLUCA MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 19.3.2004 (Gara: ROCCA PRIORA – BORGHESIANA del 17.3.2004 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 74 del 1/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ROCCA PRIORA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE GIANLUCA MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 19.3.2004 (Gara: ROCCA PRIORA – BORGHESIANA del 17.3.2004 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che la Società reclamante chiede la revisione della squalifica comminata al calciatore MASSIMI, in considerazione che il graffio procurato al volto di un avversario non è stato voluto, ma è da considerarsi un fatto del tutto accidentale atteso che era intenzione del MASSIMI solo di allontanare l’avversario che è più alto di almeno 30 cm. Il gesto del suo calciatore – prosegue la reclamante – dove considerarsi più un atto di difesa che di offesa; § la Società ha poi invocato i suoi precedenti di correttezza per l’arco dell’intero Campionato; § ritiene la Commissione che l’assunto della S.S. ROCCA PRIORA non si appalesa in contrasto con il referto arbitrale che accenna al graffio (che la reclamante non nega) come effetto del gesto del calciatore espulso, ma senza far riferimento alla volontarietà di procurare danno. § Pertanto il reclamo può essere parzialmente accolto; § la Commissione DELIBERA § di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre da 3 a 2 le giornate di squalifica inflitte al calciatore MASSIMI GIANLUCA. § La tassa di reclamo va restituita.
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