COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. VIRIBUS CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE MARTINELLI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 68 DEL 18.3.2004 GARA: (VIRIBUS CISTERNA – ANZIOLAVINIO DEL 14.3.2004 – CAMP. DI ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. VIRIBUS CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE MARTINELLI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 68 DEL 18.3.2004 GARA: (VIRIBUS CISTERNA – ANZIOLAVINIO DEL 14.3.2004 – CAMP. DI ECCELLENZA) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore MARTINELLI non sono neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun elemento atto a rivalutare la posizione dell’interessato; che il comportamento del calciatore è altamente riprovevole ed offensivo nei confronti del direttore di gara; che non sussistono motivi razionali e plausibili per rivalutare l’atteggiamento del MARTINELLI DELIBERA di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore MARTINELLI IVAN fino al 30.6.2004. La tassa di reclamo va incamerata.
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