COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MASCHERINI MARCO ALLA GARA CETUS TORREMAURA – MONTEROTONDO SCALO DEL 28.3.2004 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MASCHERINI MARCO ALLA GARA CETUS TORREMAURA – MONTEROTONDO SCALO DEL 28.3.2004 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato preliminarmente che il reclamo risulta inoltrato con raccomandata AR del 2.4.2004, ricevuta il 5.4.2004 e quindi ben oltre il termine abbreviato previsto dal Comunicato Ufficiale 117/A della F.I.G.C. in relazione all’articolo 29 comma 11 del C.G.S., per le ultime 4 gare di Campionato; § ritenuto, pertanto, il reclamo inammissibile; DELIBERA § di dichiarare il reclamo inammissibile, confermando conseguentemente il risultato conseguito sul campo: CETUS TORREMAURA – MONTEROTONDO SCALO 5 - 2 § La tassa reclamo va incamerata.
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