COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA VIS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LEGNANTE UBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 68 DEL 18.3.2004 GARA: (VIS VELLETRI – FROSINONE 2000 DEL 13.3.2004 – CAMP. JUN. REG.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA VIS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LEGNANTE UBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 68 DEL 18.3.2004 GARA: (VIS VELLETRI – FROSINONE 2000 DEL 13.3.2004 – CAMP. JUN. REG.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, i comportamenti gravemente censurabili, posti in essere dal calciatore LEGNANTE (partecipazione ad una rissa con i giocatori avversari e comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro) vanno ricondotti al clima di alta tensione che ha accompagnato l’incontro, decisivo ai fini della classifica; che pertanto la sanzione inflitta può essere parzialmente rivisitata DELIBERA di accogliere il ricorso e per l’effetto, ridurre la squalifica inflitta al calciatore LEGNANTE UBERTO da 4 a 3 gare effettive. La tassa di reclamo va restituita.
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