COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CASTEL SAN PIETRO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 30/A dell’11.3.2004- GARA: (SPORTING TVOLI – CASTEL S.PIETRO ROMANO del 7.3.2004 – CAMP. DI III CATEGORIA ROMA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CASTEL SAN PIETRO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 30/A dell’11.3.2004- GARA: (SPORTING TVOLI – CASTEL S.PIETRO ROMANO del 7.3.2004 – CAMP. DI III CATEGORIA ROMA) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del reclamo, con il quale è stato richiesto che, in luogo della ripetizione della gara, venga decretata “la sconfitta a tavolino” dello SPORTING TIVOLI, la Soc. CASTEL SAN PIETRO ROMANO ha dedotto che la sospensione dell’incontro è stata causata esclusivamente dal comportamento violento del calciatore CAMPETI DAVIDE della Soc. SPORTING TIVOLI, società che dovrebbe quindi subire le conseguenze per la condotta del proprio tesserato. Le considerazioni svolte dalla reclamante non possono avere alcun rilievo, in merito alle decisioni assunte dal Giudice Sportivo. Anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di supplemento, è risultato infatti comprovato che il gesto di violenza compiuto dal calciatore CAMPETI (schiaffo ad un avversario) ed al successivo assembramento di giocatori, che si spintonavano tra loro, non avevano determinato in concreto, alcun pericolo per quanto concerneva l’incolumità dell’arbitro, ed infatti quest’ultimo, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari, avrebbe potuto facilmente riconquistare il controllo della situazione, non essendosi verificato alcun gesto di violenza o di minaccia nei suoi confronti, tale da giustificare la fine anticipata dell’incontro. Tali essendo i presupposti, sui quali è stata basata la decisione del Giudice Sportivo di ripetere la gara, è evidente che l’appartenenza del calciatore che ha compiuto il gesto violento, all’una o all’altra squadra, non può avere alcuna influenza. Tutto ciò premesso, e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo di far ripetere la gara a margine. La tassa di reclamo va incamerata.
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