COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE GIAMBENEDETTI MARCO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 4.3.2004 (Gara: STIMIGLIANO – SAXA FLAMINIA LABARO del 29.2.2004 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE GIAMBENEDETTI MARCO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 4.3.2004 (Gara: STIMIGLIANO – SAXA FLAMINIA LABARO del 29.2.2004 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che il comportamento del calciatore GIAMBENEDETTI MARCO è censurabile sia per la violenza manifestata sia per l’atteggiamento oltremodo irriguardoso nei confronti del direttore di gara; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non smentiscono tale atteggiamento; § ritenuto invero che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha confermato puntualmente quanto fatto presente in sede di referto (fonte privilegiata); § ritenuta, pertanto, congrua e legittima la squalifica a carico del giocatore GIAMBENEDETTI colpevole degli atteggiamenti e comportamenti lesivi, irriguardosi e minacciosi nei confronti dell’arbitro; DELIBERA § di respingere il reclamo presentato confermando per l’effetto la decisione impugnata; § La tassa di reclamo va incamerata.
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