COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33/B DEL 1°.4.2004 (Gara: SPES ARTIGLIO – ATLETICO 2000 del 27.3.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33/B DEL 1°.4.2004 (Gara: SPES ARTIGLIO – ATLETICO 2000 del 27.3.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato preliminarmente che il reclamo risulta inoltrato il 5.4.2004 e quindi ben oltre il termine previsto dal Comunicato Ufficiale 117/A della F.I.G.C. in relazione all’articolo 29 comma 11 del C.G.S., per le ultime 4 gare di Campionato; § ritenuto, pertanto, il reclamo inammissibile; DELIBERA § di dichiarare il reclamo inammissibile, confermando tutte le decisioni impugnate. § La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it