COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33/B DEL 1°.4.2004 (Gara: SPES ARTIGLIO – ATLETICO 2000 del 27.3.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare, § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato preliminarmente che il reclamo risulta inoltrato il 5.4.2004 e quindi ben oltre il termine previsto dal Comunicato Ufficiale 117/A della F.I.G.C. in relazione all’articolo 29 comma 11 del C.G.S., per le ultime 4 gare di Campionato; § ritenuto, pertanto, il reclamo inammissibile; DELIBERA § di dichiarare il reclamo inammissibile, confermando tutte le decisioni impugnate. § La tassa reclamo va incamerata.
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