COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIVITELLA D’AGLIANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SANTINI PAOLO E RANALDI RICCARDO PARTECIPANTE ALLA GARA CIVITELLA D’AGLIANO – NUOVA BAGNAIA DEL 21.3.2004 – CAMPIONATO II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 77 dell’ 8/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIVITELLA D’AGLIANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SANTINI PAOLO E RANALDI RICCARDO PARTECIPANTE ALLA GARA CIVITELLA D’AGLIANO – NUOVA BAGNAIA DEL 21.3.2004 – CAMPIONATO II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in epigrafe in quanto al momento della disputa della gara non avevano ancora scontato la squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 59 del 12.2.2004;
§ ritenuto che i calciatori SANTINI e RANALDI venivano squalificati per 1 gara con il Comunicato Ufficiale n. 59 del 12.2.2004 e che non disputavano la gara successiva del 15.2.2004 LA QUERCIA – NUOVA BAGNAIA;
§ ritenuto, altresì, che tale gara veniva annullata con decisione di questa Commissione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 18.3.2004;
§ osservato che, pertanto, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del C.G.S. i calciatori in questione dovevano scontare la squalifica nella successiva gara del 21.3.2004, a cui invece hanno partecipato in posizione irregolare;
DELIBERA
§ di comminare alla Società NUOVA BAGNAIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 –3 e l’ammenda di € 100,00;
§ di inibire il dirigente accompagnatore ANTONIO D’ONOFRIO fino al 22.4.2004;
§ di squalificare il calciatore SANTINI PAOLO e RANALDI RICCARDO per 1 giornata ulteriore di gara.
§ La tassa reclamo va restituita.
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