COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 88 del 6/05/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL CALCIATORE DIAMANTE GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DELL’11.3.2004 (Gara: PRO CALCIO SABINA – TORRI IN SABINA del 7.3.2004 – Camp. Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 88 del 6/05/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL CALCIATORE DIAMANTE GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DELL’11.3.2004 (Gara: PRO CALCIO SABINA – TORRI IN SABINA del 7.3.2004 – Camp. Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo, avverso la squalifica del calciatore DIAMANTE GIANNI sono in netto contrasto con le risultanze arbitrali, assumendo che l’assistente dell’arbitro, forse per uno stato di agitazione ha erroneamente individuato nel DIAMANTE colui che gli avrebbe lanciato contro un sacchetto di ghiaccio sintetico; § che la Società PRO CALCIO SABINA a seguito di indagini conoscitive tra i tesserati, trasmette una dichiarazione rilasciata dal dirigente CIRIOLA MAURIZIO il quale si autoaccusa del lancio di un sacchettino di ghiaccio, senza però avere alcuna intenzione di colpire l’assistente dell’arbitro o di procurargli danni fisici; § che l’assistente arbitrale davanti a questa Commissione conferma quanto riportato in sede di referto, precisando però di non aver visto direttamente il calciatore DIAMANTI lanciargli il sacchettino di ghiaccio; § che è pervenuto a questa decisione in quanto il calciatore uscito per infortunio si era seduto in panchina, tenendo sotto il ginocchio un sacchetto di ghiaccio; § che subito dopo la segnatura del 2° gol da parte del TORRI IN SABINA è stato colpito al petto da un sacchetto di ghiaccio, e giratosi verso la panchina ha visto il DIAMANTE solo senza però più il cennato sacchetto, per cui aveva dedotto che soltanto lo stesso poteva essere stato l’autore del gesto; § che purtroppo non esiste alcun riscontro oggettivo che possa suffragare tale deduzione per cui non si può non scagionare il giocatore DIAMANTE annullando la squalifica; § che nel contempo non può ugualmente non tenersi conto della dichiarazione rilasciata dal dirigente CIRIOLA MAURIZIO, rimettendo gli atti al G.S. per le opportune decisioni; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare la squalifica comminata al giocatore DIAMANTE GIANNI sino al 31.3.2005; § si rimettono gli atti per le opportune decisioni nei confronti del Dirigente CIRIOLA MAURIZIO; § la tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it