COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 13 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A CINQUE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 40 DEL 9-6-2005 IN MERITO ALLA GARA CERIARA CALCIO A 5 – FLORA 92 CALCIO A 5 DEL 4-6-2005 CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 SERIE D.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 13 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A CINQUE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 40 DEL 9-6-2005 IN MERITO ALLA GARA CERIARA CALCIO A 5 – FLORA 92 CALCIO A 5 DEL 4-6-2005 CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 SERIE D. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini abbreviati la società Flora 92 ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo competente in merito alla gara in epigrafe. In particolare la reclamante contesta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 inflitta anche a suo carico, l’ammenda di € 400,00 e la squalifica per 3 gare del calciatore Bernetti Tommaso. Assume la reclamante che la sospensione della gara non sarebbe stata indotta dal comportamento dei calciatori di entrambe le squadre, che, secondo il referto arbitrale, avevano dato luogo ad una rissa generale a cui avevano partecipato alcuni dirigenti di entrambe le società ed un congruo numero di sostenitori della squadra ospitante, ma esclusivamente dal comportamento aggressivo e violento dei tesserati della squadra avversaria, che avevano aggredito collettivamente il calciatore della reclamante Guerra Pietro, costringendo i suoi compagni di squadra ad intervenire per difenderlo dal pestaggio collettivo che stava subendo, e dei sostenitori locali che avevano invaso il campo di gioco aggredendo i calciatori e dirigenti della reclamante. La sanzione pecuniaria a suo carico sarebbe stata eccessiva ed il calciatore Bernetti non era responsabile di quanto addebitatogli in quanto, nel frangente, avrebbe tenuto un comportamento irreprensibile rimanendo sempre accanto al direttore di gara. L’atteggiamento dei calciatori e sostenitori locali sarebbe stato suscitato dal risultato della gara e dalla particolare posizione in classifica delle due squadre in quanto, mancando un solo minuto alla fine dell’incontro, il risultato (3 a 5) era ormai compromesso ed il Ceriara, al momento in testa alla classifica, sarebbe stato costretto ad uno spareggio proprio con la reclamante che, vincendo l’incontro, l’avrebbe affiancata in classifica. Il reclamo per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara è infondato. In effetti le circostanze di fatto riferite dalla reclamante, sia in termini di classifica che di risultato della gara al momento della sospensione e del motivo scatenante la rissa, sono vere ma, ciò non di meno, non influenti sulla decisioni assunta dal Giudice Sportivo che ha adottato una decisione ineccepibile dal punto di vista motivazionale. Infatti quando una gara viene sospesa per rissa non deve indagarsi su chi l’abbia scatenata o su chi avesse interesse a farlo, visto il momento della sospensione ed il risultato, ma se vi sia stata effettivamente una rissa o si sia trattato di una aggressione di uno o più calciatori nei confronti di altri. In sostanza si deve considerare se una pluralità di tesserati, calciatori e dirigenti, si scambino reciprocamente delle percosse, senza poter distinguere chi offenda e chi difenda, essendo tutti tesi sia a difendersi che ad offendere, ovvero si possa individuare con certezza quale delle due fazioni sia esclusivamente tesa ad offendere e quale esclusivamente si difenda. Nel caso di specie il rapporto arbitrale, confermato con totale sintonia da quello del commissario di campo pur dal diverso punto di osservazione, affermano senza tentennamenti che la rissa si è ingenerata per l’aggressione collettiva dei tesserati locali nei confronti di un calciatore ospite reo di un fallo di gioco piuttosto violento. A quel punto però i calciatori ospiti sono intervenuti a difesa del proprio compagno di squadra non limitandosi a sottrarlo alla furia degli avversari ma ingenerando una rissa collettiva a cui partecipavano sostanzialmente tutti i presenti sul campo di gioco ed a cui, successivamente, partecipavano numerosi tifosi locali, a cui si opponevano i pur numerosi agenti di forza pubblica, che però non riuscivano ad impedire né l’invasione di campo né gesti di violenza commessi da tifosi nei confronti di calciatori avversari. Alla luce di quanto sopra riportato deve concludersi che la gara è stata sospesa a cagione della rissa generale, con ogni probabilità ricercata dai locali, al momento soccombenti, e subita stolidamente dagli ospiti che non hanno saputo reprimere l’istinto di vendetta per la violenza subita dal compagno di squadra. Il reclamo è fondato invece per quanto attiene alla sanzione pecuniaria inflitta alla società reclamante. La stessa deve rispondere effettivamente del comportamento dei propri sostenitori che prima dell’incontro si rendevano protagonisti di una zuffa con sostenitori locali al momento del loro arrivo nell’impianto di gioco e della rissa collettiva inscenata dai propri calciatori. Per queste due incolpazioni la sanzione irrogata appare troppo afflittiva considerando che, per quanto attiene il secondo addebito, i calciatori della reclamante hanno reagito alla evidente provocazione ed al comportamento violento dei calciatori e tesserati locali. Ugualmente troppo afflittiva appare la sanzione irrogata al calciatore Bernetti in quanto la semplice partecipazione alla rissa non può essere sanzionata nello stesso modo per i calciatori della società ospitante e per quelli della ospitata essendo diverso il grado di responsabilità tra provocatori e provocati. Non può invece aderirsi alla tesi difensiva della reclamante sulla mancata partecipazione del Bernetti alla rissa, in quanto smentita sia del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, che da quello del commissario di campo. Non può infine farsi luogo alla riduzione della sanzione per i calciatori della reclamante Guerra Pietro e Lidano Roberto per il noto principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo fatto la reclamante esplicita acquiescenza sul punto, e non potendo la Commissione pronunciare d’ufficio. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 che viene confermata. Di accogliere parzialmente il reclamo per quanto attiene l’ammenda a carico della società che viene ridotta da € 400,00 ad € 200,00 e per la squalifica a carico del calciatore Bernetti Tommaso che viene ridotta da 3 a 2 giornate di gara. La tassa reclamo va restituita.
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