COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CECCANO – LIRENAS PIGNATARO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 13/01/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
CECCANO - LIRENAS PIGNATARO
Visti gli atti ufficiali, rilevato che:
- al 17' del primo tempo il calciatore della Soc. Ceccano Calvigioni Pier Clemente a gioco in svolgimento tentava di aggredire l'allenatore della squadra avversaria, venendo nell'occasione bloccato e di conseguenza espulso; al termine del primo tempo il predetto calciatore insultava gli avversari lanciando altresì una bandierina all'indirizzo del dirigente ospite senza colpirlo;
- al 22' del secondo tempo il calciatore locale Colapietro Danilo veniva espulso dall'arbitro in quanto gli rivolgeva offese e successivamente lo minacciava gravemente;
- al 35' del secondo tempo il calciatore della Soc. Ceccano Terenzi Loreto calciava il pallone contro l'arbitro colpendolo alle gambe per cui l'arbitro ne decretava l'espulsione;
- nella stessa circostanza il calciatore Loffredi Gianluca (Soc. Ceccano) dopo aver profferito una bestemmia calciava il pallone verso il direttore di gara senza colpirlo e di conseguenza veniva espulso;
- in tale frangente il calciatore della Soc. Ceccano Uberti Emanuele si toglieva la maglia ed abbandonava volontariamente il terreno di gioco; il dirigente locale tentava invano di farlo rientrare sul terreno di gioco; successivamente il predetto Uberti minacciava ripetutamente l'arbitro;
- a questo punto il direttore di gara decretava la fine anticipata dell'incontro, in quanto la Soc. Ceccano, per effetto dei provvedimenti disciplinari di cui sopra, si era venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare. Quanto sopra osservato,rilevato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro è da addebitarsi alla Soc. Ceccano;
Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S.;
Si decide:
a) di infliggere alla Soc. Ceccano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-9 (risultato acquisito sul campo);
b) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. Ceccano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;
- Terenzi Loreto, squalificato fino al 31-10-2005;
- Loffredi Gianluca, squalificato fino al 28-2-2005;
- Calvigioni Pier Clemente, squalificato per due gare;
- Colapietro Danilo, squalificato per due gare;
- Uberti Emanuele, squalificato per due gare;